Statuto


Statuto adottato dall’Assemblea Generale straordinaria del 16 ottobre 1997 a Rotterdam.

 




I. SEDE - DURATA E OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 1

1.1. L’Associazione denominata "BORSA EUROPEA DEL COMMERCIO" è iscritta al Registro delle Associazioni del Tribunale d’Istanza di Strasburgo ed è regolamentata dagli articoli 21-79 del Codice Civile locale, mantenuti in vigore dalla legge introduttiva della legislazione civile francese del 1 giugno 1924 e dal presente statuto.

1.2. L’Associazione ha sede a STRASBURGO (67000), Hôtel Consulaire, 10, place Gutenberg.

1.3. La sua durata è illimitata.

1.4. L’obiettivo principale dell’Associazione è la promozione di una "Giornata", ovvero di una Borsa itinerante in cui vengono trattati i cereali, i mangimi per il bestiame e tutti i prodotti del suolo o derivati o trasformati, con frequenza annuale in occasione dell’Assemblea Generale, preferibilmente a ottobre, secondo la tradizione consolidata.

1.5. Il termine "Associazione della Borsa Europea del Commercio" indica la Borsa incaricata dell’organizzazione della Giornata.

1.6. Tale Giornata può essere organizzata unicamente da una Borsa facente parte dell’Associazione da almeno 6 anni.

1.7. Il carattere itinerante non esclude che detta Borsa possa tenersi, dove necessario, più volte nella stessa città.

1.8. L’Associazione della Borsa Europea del Commercio può inoltre trovarsi ad affrontare problemi comuni relativi alle Borse del Commercio di prodotti del suolo, all’armonizzazione delle norme e delle consuetudini nei paesi delle Borse aderenti, e al mantenimento delle tradizioni specifiche di ciascuna Borsa.

1.9. L’Associazione raccomanda l’applicazione di principi di etica economica comune alle Borse aderenti.

Articolo 2

2.1. L’Associazione è aperta a tutte le Borse del Commercio o organizzazioni professionali analoghe, con sede in Europa, sulla base delle condizioni riportate di seguito

criteri d’ammissione di un nuovo membro 

2.2. Per ottenere lo stato di membro, le Borse candidate dovranno presentare alla Segreteria una domanda d’adesione scritta, che verrà successivamente inoltrata al Presidente, e dovranno rispondere ad alcuni criteri stabiliti dall’Assemblea Generale.

2.3. La decisione d’ammissione spetta all’Assemblea Generale dell’Associazione.

2.4. Tutte le Borse aderenti si impegnano a rispettare il presente statuto, che verrà loro comunicato al momento della domanda di adesione all’Associazione.

Articolo 3 Cessazione della qualità di membro

3.1. La qualità di membro cessa in conseguenza di dimissioni o di radiazione sancita dall’Assemblea Generale ordinaria.

3.2. L’esclusione è possibile qualora le condizioni di ammissione in qualità di membro, di cui all’articolo 2, capoverso 2, non siano più soddisfatte, o in caso di grave violazione dello statuto.

II. AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 4

4.1. L’Associazione è amministrata da un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere eletti dall’Assemblea Generale per un periodo di due anni, e che complessivamente formano l’Esecutivo (Comitato Esecutivo).

4.2. Il Presidente non può essere riconfermato in carica al termine di tale periodo. Il Vicepresidente in carica succede al Presidente.

4.3. L’Assemblea Generale può costituire, in base alle circostanze, un Comitato di Lavoro formato dal Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e altri membri, in numero compreso tra 2 e 4.

4.4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e i membri del Comitato di Lavoro scelti dovranno obbligatoriamente provenire da paesi differenti.

4.5. Per l’applicazione delle decisioni e l’esecuzione delle operazioni di carattere amministrativo, l’Esecutivo si avvale del supporto di un segretario generale nominato dall’Esecutivo stesso, e che svolge le proprie attività all’interno dell’Associazione.

4.6. L’esecuzione di tali operazioni si estende per un anno, dal 1 luglio al 30 giugno.

Articolo 5 Assemblea Generale ordinaria

5.1. L’Assemblea Generale dell’Associazione comprende tutti i membri.

5.2. Detta Assemblea si riunisce una volta l’anno, a ottobre.

5.3. Per ogni seduta, viene redatto un verbale. Detti verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

5.4. L’Assemblea Generale annuale approva il rapporto annuale del Presidente sulle attività e il rapporto finanziario del Tesoriere.

5.5. Il rapporto annuale sulle attività e il rapporto finanziario vengono trasmessi annualmente a tutte le Borse aderenti, prima dell’Assemblea Generale.

5.6. Le decisioni delle Assemblee Generali ordinarie vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati.

5.7. Ogni membro ha a disposizione un voto.

5.8. Ogni membro può presentare la procura scritta di un solo altro membro.

5.9. In caso di ex aequo, il voto del Presidente ha valore doppio.

Articolo 6 Riunione informativa

6.1. In primavera, i membri sono convocati per una riunione informativa, inizialmente nella città organizzatrice della Giornata, a cui dovrebbero prendere parte, per quanto possibile, gli organizzatori della Giornata di Borsa precedente e di quella seguente.

Articolo 7 Assemblea Generale straordinaria

7.1. Qualsiasi modifica allo statuto deve essere decisa dall’Assemblea Generale straordinaria.

7.2. Affinché tali decisioni siano valide, all’Assemblea Generale straordinaria deve essere presente almeno la metà più uno dei membri aventi diritto di voto.

7.3. Qualora tale proporzione non venga raggiunta, l’Assemblea Generale straordinaria deve essere nuovamente convocata. In questo caso, l’Assemblea potrà deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti.

7.4. Le decisioni sono prese a maggioranza di tre quarti dei membri presenti o rappresentati.

7.5. Ogni membro ha a disposizione un voto.

III. FINANZE

Articolo 8

8.1. Tutti i membri della Borsa Europea di Commercio devono versare una quota annuale stabilita dall’Assemblea Generale per ogni esercizio finanziario.

8.2. Il diritto di voto può essere esercitato unicamente dai membri che abbiano versato tale quota.

8.3. Le spese e gli oneri di una Giornata sono a carico della Borsa organizzatrice, la quale dovrà provvedere autonomamente al finanziamento di detta Giornata.

8.4. Inoltre, la Borsa organizzatrice dovrà versare al Segretario Generale una somma forfetaria, precedentemente stabilita dall’Assemblea Generale ordinaria.

8.5. La Borsa organizzatrice non potrà richiedere alcun risarcimento agli altri membri dell’Associazione.


IV. MODIFICA E SCIOGLIMENTO

Articolo 9

9.1. L’Associazione deve comunicare al Tribunale d’Istanza di Strasburgo, entro tre mesi, la propria sede, tutte le variazioni di carattere amministrativo e direttivo all’interno dell’Associazione, e tutte le modifiche apportate al proprio statuto.

Articolo 10

10.1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere pronunciato unicamente dall’Assemblea Generale straordinaria, convocata specificamente a tale scopo.

Articolo 11

11.1. L’Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori. Il dividendo di liquidazione dell’Associazione viene ripartito secondo quanto disposto dalla legislazione di cui all’articolo 1 del presente statuto.

 

 


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